NORMA IMPUGNATA
dell'art. 6, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, in composizione monocratica, con le ordinanze in epigrafe; 2) dichiara inammissibile l'intervento spiegato dal Procuratore generale della Corte dei conti. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2026. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice Valeria EMMA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2026 Il Cancelliere F.to: Valeria EMMA»
PRESIDENTE
AMOROSO
REDATTORE
Antonella Sciarrone Alibrandi
DECISIONE
mercoledì, 14 gennaio