NORMA IMPUGNATA
degli artt. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), 77 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito in legge 6 aprile 1936, n. 1155, e 52 del regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria)
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), sollevate, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 41, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 5, della legge n. 223 del 1991, sollevate, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2024. F.to: Augusto Antonio BARBERA, Presidente Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice Valeria EMMA, Cancelliere Depositata in Cancelleria l'8 marzo 2024 Il Cancelliere F.to: Valeria EMMA»
PRESIDENTE
BARBERA
REDATTORE
Antonella Sciarrone Alibrandi
DECISIONE
mercoledì, 24 gennaio 2024