NORMA IMPUGNATA
dell'art. 104-bis, comma 1-bis.2, delle Norme di attuazione del codice di procedura penale, come introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2 (Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale), convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 2023, n. 17
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 104-bis, comma 1-bis.2, delle Norme di attuazione del codice di procedura penale, limitatamente alle parole «Sull'appello avverso il provvedimento di cui al primo periodo decide, in composizione collegiale, il tribunale di Roma.»; 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 104-bis, comma 1-bis.2, norme att. cod. proc. pen., sollevata, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma, sezione undicesima penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2025. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Francesco VIGANÒ, Redattore Igor DI BERNARDINI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 4 aprile 2025 Il Cancelliere F.to: Igor DI BERNARDINI»
ATTO COLPITO
Atto approvato
PRESIDENTE
AMOROSO
REDATTORE
Francesco Viganò
DECISIONE
giovedì, 27 febbraio 2025