CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 38/2026

Non fondatezzaDepositata il lunedì, 23 marzo

NORMA IMPUGNATA

dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 27 settembre 2021, n. 134 (Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), in combinato disposto con l'art. 1, comma 2, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici)

DISPOSITIVO

«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 27 settembre 2021, n. 134 (Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), in combinato disposto con l'art. 1, comma 2, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Lecce, sezione prima penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2026. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Francesco VIGANÒ, Redattore Valeria EMMA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2026 Il Cancelliere F.to: Valeria EMMA»

PRESIDENTE

AMOROSO

REDATTORE

Francesco Viganò

DECISIONE

martedì, 10 febbraio

Scheda originale su cortecostituzionale.it
Fonte: Corte CostituzionaleOriginale