NORMA IMPUGNATA
dell'art. 1, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 (Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2021, n. 112
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 (Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2021, n. 112, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 31 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Padova, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 2025. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice Valeria EMMA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 10 aprile 2025 Il Cancelliere F.to: Valeria EMMA»
PRESIDENTE
AMOROSO
REDATTORE
Maria Rosaria San Giorgio
DECISIONE
mercoledì, 12 febbraio 2025