NORMA IMPUGNATA
dell'art. 6, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), introdotto dall'art. 1, comma 2-bis, lettera a), del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37 (Disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 2025, n. 75
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), introdotto dall'art. 1, comma 2-bis, lettera a), del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37 (Disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 2025, n. 75, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, all'art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti umani, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, e all'art. 9 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966, nonché in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Corte di cassazione, sezione prima penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 2026. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Francesco VIGANÒ, Redattore Igor DI BERNARDINI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2026 Il Cancelliere F.to: Igor DI BERNARDINI»
ATTO COLPITO
Atto approvato
PRESIDENTE
AMOROSO
REDATTORE
Francesco Viganò
DECISIONE
martedì, 27 gennaio