NORMA IMPUGNATA
dell'art. 4-bis, comma 2-bis, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera d), numero 1), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 2-bis, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera d), numero 1), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Torino, sezione terza civile, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 2-bis, della legge n. 580 del 1993, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera d), numero 1), del d.lgs. n. 219 del 2016, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 35 Cost., dal Tribunale ordinario di Torino, sezione terza civile, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2026. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Emanuela NAVARRETTA, Redattrice Igor DI BERNARDINI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2026 Il Cancelliere F.to: Igor DI BERNARDINI»
PRESIDENTE
AMOROSO
REDATTORE
Emanuela Navarretta
DECISIONE
mercoledì, 11 febbraio