CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 44/2026

Incostituzionalità parzialeDepositata il martedì, 31 marzo

NORMA IMPUGNATA

dell'art. 131-bis, terzo comma, numero 3), del codice penale

DISPOSITIVO

«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis, terzo comma, numero 3), del codice penale, nella parte in cui prevede che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto tentato previsto dall'art. 629, primo comma, cod. pen.; 2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis, terzo comma, numero 3), cod. pen., nella parte in cui prevede che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto consumato previsto dall'art. 629, primo comma, cod. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, commi primo e terzo, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Pavia e dal Tribunale ordinario di Cassino, sezione penale, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2026. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Francesco Saverio MARINI, Redattore Valeria EMMA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 31 marzo 2026 Il Cancelliere F.to: Valeria EMMA»

PRESIDENTE

AMOROSO

REDATTORE

Francesco Saverio Marini

DECISIONE

lunedì, 23 febbraio

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Fonte: Corte CostituzionaleOriginale