NORMA IMPUGNATA
dell'art. 1, commi 494, 497, 533, 534 e 535, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026)
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 494 e 497, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), promossa, in riferimento agli artt. 5, 114 e 120, secondo comma, della Costituzione, dalla Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe; 2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 533, della legge n. 213 del 2023, promosse, in riferimento agli artt. 5, 114 e 120, secondo comma, Cost., dalla Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe; 3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 494 e 497, della legge n. 213 del 2023, promossa, in riferimento all'art. 119, commi primo, terzo, quarto e quinto, Cost., dalla Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe; 4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 533, della legge n. 213 del 2023, promosse, in riferimento agli artt. 3, 119, commi primo, terzo e quarto, e 120, secondo comma, Cost., dalla Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2025. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Angelo BUSCEMA, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 17 aprile 2025 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»
ATTO COLPITO
Atto promulgato
PRESIDENTE
AMOROSO
REDATTORE
Angelo Buscema
DECISIONE
giovedì, 27 febbraio 2025