NORMA IMPUGNATA
dell'art. 291, primo comma, del codice civile
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 291, primo comma, del codice civile nella parte in cui, per l'adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l'intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 2023. F.to: Augusto Antonio BARBERA, Presidente Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 18 gennaio 2024 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»
PRESIDENTE
BARBERA
REDATTORE
Maria Rosaria San Giorgio
DECISIONE
giovedì, 23 novembre 2023