NORMA IMPUGNATA
dell'art. 131-bis, terzo comma, numero 3), del codice penale
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis, terzo comma, numero 3), del codice penale, nella parte in cui prevede che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto previsto dall'art. 423-bis, secondo comma, cod. pen.; 2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis, terzo comma, numero 3), cod. pen., sollevata, in riferimento al principio di proporzionalità della pena di cui agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Potenza con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2025. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Francesco VIGANÒ, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 22 gennaio 2026 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»
PRESIDENTE
AMOROSO
REDATTORE
Francesco Viganò
DECISIONE
giovedì, 20 novembre 2025