NORMA IMPUGNATA
dell'art. 1 della legge della Regione Molise 25 marzo 2022, n. 4, recante «Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, lettera e), del d.lgs. 118/2011, relativi al rimborso ai Comuni del saldo delle spese sostenute per il rinnovo del Consiglio regionale 2011»
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Molise 25 marzo 2022, n. 4, recante «Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, lettera e), del d.lgs. 118/2011, relativi al rimborso ai Comuni del saldo delle spese sostenute per il rinnovo del Consiglio regionale 2011»; 2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Molise n. 4 del 2022, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione al principio contabile applicato di cui al paragrafo 9.1 dell'Allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 2023. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Luca ANTONINI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2023. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»
PRESIDENTE
SCIARRA
REDATTORE
Luca Antonini
DECISIONE
mercoledì, 8 febbraio 2023