NORMA IMPUGNATA
degli artt. 65, commi 3, lettera a), 4 e 4-bis, 68, 70 e 72 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 72, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nella parte in cui non prevede che sia certificato, a domanda, l'ingresso nel territorio nazionale delle cose di cui all'art. 65, comma 4, lettera b), del d.lgs. n. 42 del 2004; 2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004 nella parte in cui non prevede che sia certificato, a domanda, l'ingresso nel territorio nazionale delle cose di cui all'art. 65, comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 42 del 2004; 3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 65, commi 4 e 4-bis, del d.lgs. n. 42 del 2004, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 9, primo e secondo comma, 41, 42 e 97, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda quater, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 70, 68 e 65, comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 42 del 2004, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 9, primo comma, Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda quater, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 5) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 72 e 65, comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 42 del 2004, sollevate, in riferimento agli artt. 2 e 97, secondo comma, Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda quater, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 70, 68 e 65, comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 42 del 2004, sollevate, in riferimento agli artt. 9, secondo comma, e 97, secondo comma, Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda quater, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2026. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 14 aprile 2026 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»
PRESIDENTE
AMOROSO
REDATTORE
Filippo Patroni Griffi
DECISIONE
lunedì, 23 febbraio