CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 52/2024

Incostituzionalità parzialeDepositata il giovedì, 28 marzo 2024

NORMA IMPUGNATA

dell'art. 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 23-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018, n. 132

DISPOSITIVO

«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 23-bis comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), introdotto, in sede di conversione, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, nella parte in cui dispone che «Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo», anziché «Può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente e si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo». Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2024. F.to: Augusto Antonio BARBERA, Presidente Giovanni PITRUZZELLA, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2024 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»

PRESIDENTE

BARBERA

REDATTORE

Giovanni Pitruzzella

DECISIONE

martedì, 5 marzo 2024

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Fonte: Corte CostituzionaleOriginale