CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 52/2025

Incostituzionalità parzialeDepositata il venerdì, 18 aprile 2025

NORMA IMPUGNATA

dell'art. 47-quinquies, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)

DISPOSITIVO

«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-quinquies, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), limitatamente alle parole «e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre»; 2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 47-quinquies, comma 7, ordin. penit., sollevate, in riferimento all'art. 2 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Bologna e dal Tribunale di sorveglianza di Venezia con le ordinanze indicate in epigrafe; 3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 47-quinquies, comma 7, ordin. penit., sollevate, complessivamente, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, 29, 30, 31, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale di sorveglianza di Bologna, in via principale, e dal Tribunale di sorveglianza di Venezia con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2025. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Francesco VIGANÒ, Redattore Igor DI BERNARDINI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 18 aprile 2025 Il Cancelliere F.to: Igor DI BERNARDINI»

PRESIDENTE

AMOROSO

REDATTORE

Francesco Viganò

DECISIONE

lunedì, 10 marzo 2025

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Fonte: Corte CostituzionaleOriginale