CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 54/2026

Incostituzionalità parzialeDepositata il venerdì, 17 aprile

NORMA IMPUGNATA

dell'art. 102 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dell'art. 660, comma 3, del codice di procedura penale

DISPOSITIVO

«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 102 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e 660, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui, in caso di insolvenza nel pagamento delle pene pecuniarie principali, non prevedono la conversione anche nella detenzione domiciliare sostitutiva; 2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 102 della legge n. 689 del 1981 e 660, comma 3, cod. proc. pen., sollevate, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Bologna, con le ordinanze indicate in epigrafe; 3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 102 della legge n. 689 del 1981 e 660, comma 3, cod. proc. pen., sollevate in via principale, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., dal Magistrato di sorveglianza di Bologna, con l'ordinanza iscritta al n. 84 del registro ordinanze del 2025. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2026. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Massimo LUCIANI, Redattore Valeria EMMA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 17 aprile 2026 Il Cancelliere F.to: Valeria EMMA»

PRESIDENTE

AMOROSO

REDATTORE

Massimo Luciani

DECISIONE

lunedì, 9 febbraio

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Fonte: Corte CostituzionaleOriginale