NORMA IMPUGNATA
degli artt. 34, comma 2, e 50 della legge della Regione Piemonte 8 luglio 2025, n. 9 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025)
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, della legge della Regione Piemonte 8 luglio 2025, n. 9 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025); 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 50 della legge reg. Piemonte n. 9 del 2025. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2026. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Marco D'ALBERTI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 27 aprile 2026 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»
PRESIDENTE
AMOROSO
REDATTORE
Marco D'Alberti
DECISIONE
martedì, 10 marzo