CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 59/2024

Incostituzionalità parzialeDepositata il giovedì, 18 aprile 2024

NORMA IMPUGNATA

dell'art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007, n. 22 (Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l'anno 2007 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)

DISPOSITIVO

«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007, n. 22 (Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l'anno 2007 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8); 2) dichiara l'inammissibilità dell'intervento in giudizio del Procuratore generale della Corte dei conti. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2024. F.to: Augusto Antonio BARBERA, Presidente Angelo BUSCEMA, Redattore Valeria EMMA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 18 aprile 2024 Il Cancelliere F.to: Valeria EMMA»

PRESIDENTE

BARBERA

REDATTORE

Angelo Buscema

DECISIONE

giovedì, 22 febbraio 2024

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Fonte: Corte CostituzionaleOriginale