NORMA IMPUGNATA
dell'art. 2, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, della legge della Regione siciliana 11 agosto 2015, n. 19 (Disciplina in materia di risorse idriche)
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1-quinquies, della legge della Regione siciliana 11 agosto 2015, n. 19 (Disciplina in materia di risorse idriche), sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e) e s), della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione prima, con le sentenze non definitive indicate in epigrafe; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, della legge reg. siciliana n. 19 del 2015, sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione prima, con le sentenze non definitive indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2025. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2025 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»
PRESIDENTE
AMOROSO
REDATTORE
Filippo Patroni Griffi
DECISIONE
mercoledì, 12 marzo 2025