NORMA IMPUGNATA
dell'art. 13, comma 1, della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2021, n. 24, recante «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2022»
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2021, n. 24, recante «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2022», promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e) e s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 2024. F.to: Augusto Antonio BARBERA, Presidente Stefano PETITTI, Redattore Valeria EMMA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 18 aprile 2024 Il Cancelliere F.to: Valeria EMMA»
PRESIDENTE
BARBERA
REDATTORE
Stefano Petitti
DECISIONE
mercoledì, 20 marzo 2024