NORMA IMPUGNATA
degli artt. 3, commi 1 e 2, e 36, della legge della Regione Toscana 20 agosto 2025, n. 51 (Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento alla normativa statale di riferimento. Modifiche alla l.r. 65/2014)
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge della Regione Toscana 20 agosto 2025, n. 51 (Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento alla normativa statale di riferimento. Modifiche alla l.r. 65/2014), nella parte in cui ha introdotto il comma 2-bis all'art. 99 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), limitatamente alle parole «Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo VII, capo I di cui alla presente legge.»; 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge reg. Toscana n. 51 del 2025, nella parte in cui ha introdotto il comma 2-ter dell'art. 99 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, limitatamente alle parole «e limitazioni»; 3) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, che ha sostituito il comma 2 dell'art. 99 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, limitatamente alle parole «dall'articolo 252 septies e», e 36, della legge reg. Toscana n. 51 del 2025. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 24 marzo 2026. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Francesco Saverio MARINI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2026 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»
PRESIDENTE
AMOROSO
REDATTORE
Francesco Saverio Marini
DECISIONE
martedì, 24 marzo