CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 62/2025

Incostituzionalità parzialeDepositata il martedì, 29 aprile 2025

NORMA IMPUGNATA

dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 7 agosto 2023, n. 38, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria)», che ha sostituito l'art. 7, comma 4, della legge della Regione Calabria 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria)

DISPOSITIVO

«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, della legge della Regione Calabria 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria), come sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 7 agosto 2023, n. 38, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria)», nella parte in cui vieta alle imprese funebri l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di ambulanza per trasporto non urgente e programmabile; 2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, della legge reg. Calabria n. 48 del 2019, come sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera a), della legge reg. Calabria n. 38 del 2023, nella parte in cui vieta l'esercizio di attività funebre ai soggetti che gestiscono il solo servizio di noleggio con conducente con ambulanza per trasporto non urgente e programmabile; 3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, della legge reg. Calabria n. 48 del 2019, come sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera a), della legge reg. Calabria n. 38 del 2023, limitatamente all'inciso «nonché ogni altro servizio parasanitario, socioassistenziale o assimilabile», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2025. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 29 aprile 2025 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»

PRESIDENTE

AMOROSO

REDATTORE

Antonella Sciarrone Alibrandi

DECISIONE

martedì, 11 marzo 2025

Scheda originale su cortecostituzionale.it
Fonte: Corte CostituzionaleOriginale