NORMA IMPUGNATA
dell'art. 3-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), introdotto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 2025, n. 74
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibili gli interventi in giudizio di L.A. T. e altri, L.A. F., R. D.C.R.R. e altri e L.P. C.G.; 2) dichiara inammissibili gli interventi in giudizio dell'Associazione giuristi Iure Sanguinis (AGIS), della Confederazione degli Italiani nel mondo e dell'Associazione italiana "Sardi Uniti" di Socorros Mutuos; 3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), introdotto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 2025, n. 74, sollevata - limitatamente alle parole «anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo» e alle condizioni previste alle lettere a), a-bis) e b) -, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 15, comma 2, della Dichiarazione universale dei diritti umani, dal Tribunale ordinario di Torino, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3-bis della legge n. 91 del 1992, introdotto dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 36 del 2025, come convertito, sollevata - limitatamente alle parole «anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo» e alle condizioni previste alle lettere a), a-bis) e b) -, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 3, comma 2, del Protocollo n. 4 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, firmato a Strasburgo il 16 settembre 1963, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1982, n. 217, dal Tribunale ordinario di Torino, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3-bis della legge n. 91 del 1992, introdotto dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 36 del 2025, come convertito, sollevata - limitatamente alle parole «anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo» e alle condizioni previste alle lettere a), a-bis) e b) -, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Torino, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3-bis della legge n. 91 del 1992, introdotto dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 36 del 2025, come convertito, sollevata - limitatamente alle parole «anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo» e alle condizioni previste alle lettere a), a-bis) e b) -, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 9 del Trattato sull'Unione europea e all'art. 20 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dal Tribunale ordinario di Torino, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2026. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Giovanni PITRUZZELLA, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2026 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA Allegato: Ordinanza letta all'udienza dell'11 marzo 2026 ORDINANZA Rilevato che il Tribunale ordinario di Torino, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, con ordinanza iscritta al n. 167 del registro ordinanze 2025 e pubblicata in G.U. del 17 settembre 2025, n. 38, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3-bis - limitatamente alle parole «anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo» e alle condizioni previste alle lettere a), a-bis) e b) - della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), introdotto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 2025, n. 74, per violazione degli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione; che, con atto depositato l'8 marzo 2026, sono intervenuti nel giudizio costituzionale A. L.A. e J. L.A.; che gli intervenienti riferiscono di essere ricorrenti in un giudizio per il riconoscimento della cittadinanza italiana, pendente davanti al Tribunale ordinario di Campobasso; che il Tribunale di Campobasso ha sospeso tale giudizio e ha sollevato questioni di legittimità costituzionale - con ordinanza iscritta al n. 40 del registro ordinanze 2026, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - sulle stesse norme censurate dal Tribunale di Torino; che gli intervenienti argomentano l'ammissibilità dell'intervento osservando che la decisione che questa Corte adotterà sulle questioni promosse dal Tribunale di Torino condizionerebbe l'esito sia del giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale di Campobasso sia del giudizio comune davanti ad esso pendente; che A. L.A. e J. L.A. chiedono di intervenire per proporre istanza di trattazione congiunta del presente giudizio e di quello iscritto al n. 40 reg. ord. del 2026, al fine di evitare un pregiudizio del loro diritto di difesa; che essi argomentano la tempestività dell'intervento rilevando che sarebbe stato impossibile depositare il relativo atto entro il 7 ottobre 2025, in quanto l'interesse ad intervenire sarebbe sorto solo successivamente all'ordinanza di rimessione del Tribunale di Campobasso del 9 febbraio 2026; che sottolineano, a riguardo, che, a causa degli adempimenti previsti per le procure rilasciate all'estero, il difensore ha potuto ricevere la procura solo il 3 marzo 2026. Considerato che, in base all'art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, gli interventi dei terzi nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale «hanno luogo con le modalità e nel termine di cui al comma precedente», cioè «nel termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza nella Gazzetta Ufficiale»; che, nel caso di specie, il termine è scaduto il 7 ottobre 2025 e l'atto di intervento di A. L.A. e J. L.A. è stato depositato l'8 marzo 2026, senza che abbia rilevanza la data della richiamata ordinanza del Tribunale di Campobasso; che questa Corte ha confermato il carattere perentorio del termine per il deposito dell'atto di intervento (ex multis, sentenza n. 198 del 2022 e ordinanza n. 24 del 2021); che, comunque, gli adempimenti necessari per la procura non rappresentano di regola un impedimento insuperabile per il rispetto del termine, né sono state allegate reali ed effettive circostanze idonee a giustificare un'eventuale rimessione in termini; che, in definitiva, l'intervento di A. L.A. e J. L.A. deve essere dichiarato inammissibile. Per Questi Motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile l'intervento spiegato da A. L.A. e J. L.A. nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale ordinario di Torino, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE. F.to: Giovanni Amoroso, Presidente»
ATTO COLPITO
Atto approvato
PRESIDENTE
AMOROSO
REDATTORE
Giovanni Pitruzzella
DECISIONE
mercoledì, 11 marzo