NORMA IMPUGNATA
dell'art. 5 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita)
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), sollevate, in riferimento agli artt. 13 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 3, 7, 9 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge n. 40 del 2004, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2025. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Emanuela NAVARRETTA, Redattrice Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 22 maggio 2025 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»
PRESIDENTE
AMOROSO
REDATTORE
Emanuela Navarretta
DECISIONE
martedì, 11 marzo 2025