NORMA IMPUGNATA
dell'art. 1, commi 269, da 534 a 537 e 721, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024)
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), nella parte in cui non prevede che il decreto interministeriale di determinazione dell'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune sia adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata; 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 721, lettera a), della legge n. 234 del 2021; 3) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 269, lettera c), della legge n. 234 del 2021, promossa, in riferimento all'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe; 4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 269, lettera c), della legge n. 234 del 2021, promosse, in riferimento agli artt. 3, 32, 97, secondo comma, e 117, commi terzo e quarto, Cost., dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2023. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Angelo BUSCEMA, Redattore Valeria EMMA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 14 aprile 2023. Il Cancelliere F.to: Valeria EMMA»
PRESIDENTE
SCIARRA
REDATTORE
Angelo Buscema
DECISIONE
giovedì, 23 febbraio 2023