NORMA IMPUGNATA
dell'art. 69, quarto comma, del codice penale
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante della riparazione integrale del danno di cui all'art. 62, numero 6), prima parte, cod. pen. sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.; 2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., sollevata, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Ragusa, sezione penale, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2026. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Emanuela NAVARRETTA, Redattrice Igor DI BERNARDINI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 12 maggio 2026 Il Cancelliere F.to: Igor DI BERNARDINI»
PRESIDENTE
AMOROSO
REDATTORE
Emanuela Navarretta
DECISIONE
martedì, 24 febbraio