CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 76/2026

Incostituzionalità parzialeDepositata il martedì, 12 maggio

NORMA IMPUGNATA

dell'art. 24, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE)

DISPOSITIVO

«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE), nella parte in cui non prevede che il diploma di formazione specifica in medicina generale, conseguito nella prima data utile dopo il recupero del periodo di sospensione per gravidanza e maternità del relativo corso di formazione, sia considerato come acquisito nella sessione ordinaria prevista per gli altri partecipanti al medesimo corso, ai fini degli effetti giuridici correlati alla trasformazione, in conformità alla disciplina vigente, di un incarico di convenzione a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale in uno a tempo indeterminato. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2026. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Emanuela NAVARRETTA, Redattrice Igor DI BERNARDINI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 12 maggio 2026 Il Cancelliere F.to: Igor DI BERNARDINI»

PRESIDENTE

AMOROSO

REDATTORE

Emanuela Navarretta

DECISIONE

giovedì, 12 marzo

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Fonte: Corte CostituzionaleOriginale