NORMA IMPUGNATA
dell'art. 30-bis, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-bis, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui prevede che il provvedimento relativo ai permessi di cui all'art. 30 è soggetto a reclamo, da parte del detenuto, entro ventiquattro ore dalla sua comunicazione, anziché entro quindici giorni. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2025. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Francesco VIGANÒ, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 3 giugno 2025 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»
PRESIDENTE
AMOROSO
REDATTORE
Francesco Viganò
DECISIONE
lunedì, 7 aprile 2025