CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 8/2024

Incostituzionalità parzialeDepositata il martedì, 23 gennaio 2024

NORMA IMPUGNATA

dell'art. 8, comma 3, della legge della Regione Puglia 3 aprile 1995, n. 14 (Modalità di attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 «Legge-quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea»)

DISPOSITIVO

«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge della Regione Puglia 3 aprile 1995, n. 14 (Modalità di attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 «Legge-quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea»), nella parte in cui prevede che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che deve essere allegata alla domanda di ammissione all'esame d'idoneità all'esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente attesti «l'assenza di carichi pendenti»; 2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge reg. Puglia n. 14 del 1995, sollevata, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione quinta, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 2023. F.to: Augusto Antonio BARBERA, Presidente Luca ANTONINI, Redattore Valeria EMMA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2024 Il Cancelliere F.to: Valeria EMMA»

PRESIDENTE

BARBERA

REDATTORE

Luca Antonini

DECISIONE

martedì, 5 dicembre 2023

Scheda originale su cortecostituzionale.it
Fonte: Corte CostituzionaleOriginale