NORMA IMPUGNATA
dell'intero testo e, in particolare, degli artt. 3, commi 1 e 2, 13, commi 14 e 50, e 18, comma 5, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024), nonché dell'art. 12, comma 1, lettere a), b) e c), della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie)
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con i ricorsi indicati in epigrafe; riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie), che modifica il comma 1, secondo periodo, e sostituisce il comma 2 dell'art. 3 della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024); 2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, primo periodo e secondo periodo, quest'ultimo limitatamente alle parole «[a]lla conseguente copertura dell'onere, pari ad euro 1.600.000,00 a decorrere dall'anno 2022,», della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022; 3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, nella formulazione originaria, promosse, in riferimento agli artt. 81, 97, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 48 del 2022; 4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 50, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, promossa, in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 48 del 2022; 5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, lettera c), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022, promosse, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, 97, secondo comma, e 119, primo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 78 del 2022; 6) dichiara cessata la materia del contendere delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 14, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, promosse, in riferimento agli artt. 97 e 117 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 48 del 2022; 7) dichiara estinto il processo relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 5, e dell'intero testo della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, promossa, in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 48 del 2022. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2023. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Luca ANTONINI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 2 maggio 2023. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»
PRESIDENTE
SCIARRA
REDATTORE
Luca Antonini
DECISIONE
mercoledì, 8 marzo 2023