NORMA IMPUGNATA
dell'art. 444 del codice di procedura penale
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Marsala, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 444 cod. proc. pen., sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Marsala, in composizione monocratica, con la medesima ordinanza. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2024. F.to: Augusto Antonio BARBERA, Presidente Franco MODUGNO, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2024 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»
PRESIDENTE
BARBERA
REDATTORE
Franco Modugno
DECISIONE
martedì, 19 marzo 2024