CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 83/2026

Incostituzionalità parzialeDepositata il martedì, 19 maggio

NORMA IMPUGNATA

degli artt. 3, comma 1, 5, comma 1, 6, comma 1, 10, 13, comma 1, 15 e 16 della legge della Regione Valle d'Aosta 26 maggio 2025, n. 15 (Revisione organica della disciplina regionale in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e di segretari degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 5 agosto 2014, n. 6, e 12 marzo 2002, n. 1)

DISPOSITIVO

«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge della Regione Valle d'Aosta 26 maggio 2025, n. 15 (Revisione organica della disciplina regionale in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e di segretari degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 5 agosto 2014, n. 6, e 12 marzo 2002, n. 1), nella parte in cui inserisce l'art. 20-sexies nella legge della Regione Valle d'Aosta 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi dei Comuni e degli altri enti locali, nonché disposizioni relative all'ufficio di segretario di ente locale); 2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, 5, comma 1, 6, comma 1, 13, comma 1, 15 e 16 della legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025, nelle parti in cui, modificando la legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2014, sostituiscono gli artt. 2, comma 1, lettere b) e c), e comma 2, 4, 6, 16 e 18, e introducono l'art. 20-bis, commi 3, 4 e 7, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 114 e 97 della Costituzione e all'art. 2, primo comma, alinea e lettera b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe; 3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025, nella parte in cui inserisce l'art. 20-quater, comma 2, nella legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 114 e 97 Cost. e all'art. 2, primo comma, alinea e lettera b), dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, in relazione all'art. 99, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe; 4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025, nella parte in cui sostituisce l'art. 12, comma 1, nella legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5 e 97 Cost. e all'art. 2, primo comma, alinea e lettera b), dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, in relazione all'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e agli artt. 98 e 99 t.u. enti locali, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2026. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Massimo LUCIANI, Redattore Valeria EMMA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 19 maggio 2026 Il Cancelliere F.to: Valeria EMMA»

PRESIDENTE

AMOROSO

REDATTORE

Massimo Luciani

DECISIONE

mercoledì, 11 marzo

Scheda originale su cortecostituzionale.it
Fonte: Corte CostituzionaleOriginale