CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 84/2026

InammissibilitàDepositata il martedì, 19 maggio

NORMA IMPUGNATA

dell'art. 248, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

DISPOSITIVO

«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibili gli interventi spiegati da E. G., M. D.A., V. S. e F. I., nel giudizio relativo all'ordinanza iscritta al n. 62 del registro ordinanze 2025, indicata in epigrafe; 2) dichiara inammissibile l'intervento del Procuratore generale presso la Corte dei conti nei giudizi indicati in epigrafe; 3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 248, comma 5, periodi secondo e terzo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 51, 54 e 97 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, con l'ordinanza iscritta al registro ordinanze n. 62 del 2025 indicata in epigrafe; 4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 248, comma 5, periodi primo, secondo e terzo, del d.lgs. n. 267 del 2000, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 51, 54 e 97 Cost., dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2026. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Angelo BUSCEMA, Redattore Valeria EMMA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 19 maggio 2026 Il Cancelliere F.to: Valeria EMMA»

PRESIDENTE

AMOROSO

REDATTORE

Angelo Buscema

DECISIONE

martedì, 10 marzo

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Fonte: Corte CostituzionaleOriginale