NORMA IMPUGNATA
dell'art. 2946 del codice civile e dell'art. 20, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337)
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97 e 111 della Costituzione, dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 11, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2946 del codice civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 e all'art. 111 Cost., dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 11, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2946 cod. civ., sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97 Cost., quest'ultimo sotto il profilo del termine ingiustificato, nonché al «principio di coerenza dell'ordinamento giuridico», dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 11, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2026. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Roberto Nicola CASSINELLI, Redattore Valeria EMMA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 19 maggio 2026 Il Cancelliere F.to: Valeria EMMA»
PRESIDENTE
AMOROSO
REDATTORE
Roberto Nicola Cassinelli
DECISIONE
lunedì, 23 marzo