NORMA IMPUGNATA
dell'art. 628, secondo comma, del codice penale
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità; 2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2024. F.to: Augusto Antonio BARBERA, Presidente Stefano PETITTI, Redattore Valeria EMMA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 13 maggio 2024 Il Cancelliere F.to: Valeria EMMA»
PRESIDENTE
BARBERA
REDATTORE
Stefano Petitti
DECISIONE
martedì, 16 aprile 2024