NORMA IMPUGNATA
dell'art. 2941, primo comma, numero 7), del codice civile
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2941, primo comma, numero 7), del codice civile, nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra le associazioni non riconosciute e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2025. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Emanuela NAVARRETTA, Redattrice Igor DI BERNARDINI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2025 Il Cancelliere F.to: Igor DI BERNARDINI»
PRESIDENTE
AMOROSO
REDATTORE
Emanuela Navarretta
DECISIONE
mercoledì, 21 maggio 2025