CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 86/2026

Incostituzionalità parzialeDepositata il giovedì, 21 maggio

NORMA IMPUGNATA

degli artt. 2, 4, 6, 7, comma 1, lettera d), 12, 14, 15, 18, comma 1, lettera a), e 19 della legge della Regione Sardegna 17 giugno 2025, n. 18 (Riordino e coordinamento della normativa edilizia e urbanistica regionale con le disposizioni urgenti in materia di semplificazione urbanistica ed edilizia di cui al decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2024, n. 105)

DISPOSITIVO

«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riservata a separata pronuncia la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe; 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Sardegna 17 giugno 2025, n. 18 (Riordino e coordinamento della normativa edilizia e urbanistica regionale con le disposizioni urgenti in materia di semplificazione urbanistica ed edilizia di cui al decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2024, n. 105), nella parte in cui introduce l'art. 2-bis, comma 3, nella legge della Regione Sardegna 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme regionali di controllo dell'attività urbanistico edilizia); 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui introduce l'art. 3-bis, comma 3-bis, nella legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, limitatamente alle parole «e ferroviario»; 3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui introduce l'art. 4, comma 2, nella legge reg. Sardegna n. 23 del 1985; 4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera d), della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025; 5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui, introducendo l'art. 7-quater, commi 3, lettere d) ed e), e 6, nella legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, consente di derogare ai parametri di aeroilluminazione di cui al decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione); 6) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025; 7) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui introduce l'art. 16, comma 3, nella legge reg. Sardegna n. 23 del 1985; 8) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui introduce l'art. 2-bis, comma 5, nella legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 9) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui introduce il comma 3-ter nell'art. 3-bis, della legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, promosse, in riferimento agli artt. 5, 120 e 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 10) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui introduce l'art. 7-quater, comma 1, nella legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 11) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e 3 dello statuto reg. Sardegna, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 12) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e 3 dello statuto reg. Sardegna, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 13) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui introduce l'art. 2-bis, comma 5, nella legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 14) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui introduce l'art. 2-ter, comma 2, nella legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 42, secondo comma, Cost. e all'art. 3 dello statuto reg. Sardegna, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 2026. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Maria Alessandra SANDULLI, Redattrice Igor DI BERNARDINI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 21 maggio 2026 Il Cancelliere F.to: Igor DI BERNARDINI»

PRESIDENTE

AMOROSO

REDATTORE

Maria Alessandra Sandulli

DECISIONE

mercoledì, 25 marzo

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Fonte: Corte CostituzionaleOriginale