NORMA IMPUGNATA
ha pronunciato la seguente nei giudizi per conflitti di attribuzione tra enti, sorti a seguito dei decreti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale valutazioni ambientali che adottano le valutazioni di impatto ambientale (VIA) 14 febbraio 2025, protocollo n. 68, 13 marzo 2025, protocollo n. 125 e n. 128, 2 aprile 2025, protocollo n. 177, 11 aprile 2025, protocollo n. 192, 14 aprile 2025, protocollo n. 203 e ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso, promossi con ricorsi del 14 aprile 2025 e del 5 giugno 2025 dalla Regione autonoma Sardegna, ri…
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara che non spettava allo Stato e, per esso, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale valutazioni ambientali, adottare le valutazioni di impatto ambientale con i decreti del 14 febbraio 2025, protocollo n. 68; del 13 marzo 2025, protocollo n. 125 e n. 128 e annulla, per l'effetto, i decreti medesimi; 2) dichiara che non spettava allo Stato e, per esso, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale valutazioni ambientali, adottare le valutazioni di impatto ambientale con i decreti del 2 aprile 2025, protocollo n. 177; dell'11 aprile 2025, protocollo n. 192; del 14 aprile 2025, protocollo n. 203, e annulla, per l'effetto, i predetti decreti. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2026. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Angelo BUSCEMA, Redattore Valeria EMMA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 25 maggio 2026 Il Cancelliere F.to: Valeria EMMA Allegato: Ordinanza letta all'udienza del 24 marzo 2026 ORDINANZA Rilevato che, nel giudizio promosso dalla Regione autonoma Sardegna nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, iscritto al numero 3 del registro conflitti di attribuzione tra enti 2025, è intervenuta in giudizio, con atto depositato il 20 maggio 2025, EF Agri società agricola a rl, assumendo di vantare un interesse diretto e qualificato a tutela del quale sarebbe legittimata a intervenire ad opponendum e rilevando, di conseguenza, che l'ammissibilità dell'intervento le assicurerebbe l'esercizio del diritto di difesa; che l'interveniente è destinataria dei decreti, di cui la ricorrente chiede l'annullamento col presente ricorso, adottati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) - Direzione generale valutazioni ambientali 14 febbraio 2025, n. 68, 13 marzo 2025, n. 125 e 13 marzo 2025, n. 128, con i quali, su istanza dell'interveniente stessa, è stato espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale di progetti per la realizzazione di impianti agrivoltaici nel territorio sardo. Considerato che nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti, di regola, non è ammesso l'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi (sentenza n. 15 del 2024, nonché relativa ordinanza allegata); che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non può tuttavia escludersi la possibilità che l'oggetto del conflitto sia tale da coinvolgere, in modo immediato e diretto, situazioni soggettive di terzi, il cui pregiudizio o la cui salvaguardia dipendono dall'esito del conflitto (da ultimo, ancora sentenza n. 15 del 2024); che, nel caso di specie, EF Agri società agricola a rl riveste la qualità di parte interessata nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale oggetto del presente giudizio; che il conflitto verte sulla spettanza allo Stato e, per esso, al MASE, del potere, asseritamente esercitato, di disapplicare la legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, recante «Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi»; che il giudizio per conflitto di attribuzione fra enti, tenendo conto del tenore del ricorso della Regione, potrebbe concludersi con statuizioni suscettibili di incidere sui provvedimenti autorizzativi posti a fondamento della situazione giuridica soggettiva della società interveniente; che, dunque, deve essere dichiarato ammissibile l'intervento di EF Agri società agricola a rl, in modo da consentirle di far valere le proprie ragioni nel giudizio di fronte a questa Corte. PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara ammissibile l'intervento di EF Agri società agricola a rl nel giudizio promosso dalla Regione autonoma della Sardegna nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri. F.to: Giovanni Amoroso, Presidente»
PRESIDENTE
AMOROSO
REDATTORE
Angelo Buscema
DECISIONE
martedì, 24 marzo