CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 90/2025

Incostituzionalità parzialeDepositata il martedì, 1 luglio 2025

NORMA IMPUGNATA

del combinato disposto dell'art. 168-bis, primo comma, del codice penale, dell'art. 550, comma 2, del codice di procedura penale, dell'art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) e dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2023, n. 159

DISPOSITIVO

«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 168-bis, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non consente la sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza); 2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 550, comma 2, del codice di procedura penale, e dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Padova, sezione penale, in composizione monocratica, e dal Tribunale ordinario di Bolzano, sezione penale, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe; 3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2023, n. 159, sollevata, in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Bolzano, sezione penale, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 2025. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Francesco Saverio MARINI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria l'1 luglio 2025 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»

ATTO COLPITO

PRESIDENTE

AMOROSO

REDATTORE

Francesco Saverio Marini

DECISIONE

mercoledì, 11 giugno 2025

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Fonte: Corte CostituzionaleOriginale