NORMA IMPUGNATA
dell'art. 1, commi 494, 495 e 496, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025)
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 494 e 495, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), promossa, in riferimento all'art. 119 della Costituzione, in relazione all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe; 2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 494 e 495, della legge n. 197 del 2022, promossa, in riferimento al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe; 3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 494, 495 e 496, della legge n. 197 del 2022, promossa in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. e agli artt. 3, primo comma, lettera p), 7 e 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Regione Sardegna), anche in relazione all'art. 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe; 4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 494 e 495, della legge n. 197 del 2022, promossa, in riferimento all'art. 116 Cost., dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe; 5) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 494 e 495, della legge n. 197 del 2022, promossa, in riferimento all'art. 81 Cost., dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe; 6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 494 e 495, della legge n. 197 del 2022, promossa, in riferimento all'art. 136 Cost., dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe; 7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 494, 495 e 496, della legge n. 197 del 2022, promosse in riferimento agli artt. 5 e 117, terzo comma, Cost., con riguardo al principio di leale collaborazione, e agli artt. 3, 7 e 8 dello statuto speciale anche in relazione all'art. 1, comma 837, della legge n. 296 del 2006, dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe; 8) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 494, 495 e 496, della legge n. 197 del 2022, promossa in riferimento agli artt. 3 e 23 Cost., dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2024. F.to: Augusto Antonio BARBERA, Presidente Angelo BUSCEMA, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 30 maggio 2024 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»
ATTO COLPITO
Atto promulgato
PRESIDENTE
BARBERA
REDATTORE
Angelo Buscema
DECISIONE
martedì, 19 marzo 2024