NORMA IMPUGNATA
dell'art. 210, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare)
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 210, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), nella parte in cui non contempla, accanto ai medici militari, anche gli psicologi militari tra i soggetti a cui, in deroga all'art. 894 del codice medesimo, non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti l'esercizio delle attività libero professionali, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2023. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Augusto Antonio BARBERA, Redattore Igor DI BERNARDINI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 18 maggio 2023. Il Cancelliere F.to: Igor DI BERNARDINI»
PRESIDENTE
SCIARRA
REDATTORE
Augusto Antonio Barbera
DECISIONE
mercoledì, 5 aprile 2023